Consiglio direttivo:
PRESIDENTE: Bellon Marzia
VICE-PRESIDENTE: Costantini Chiara
TESORIERE: Tuttolomondo Maria
SEGRETARIO: Errico teresa
CONSIGLIERE: Emma Chiacchiera
Lo Statuto
Art. 1 – Denominazione
È costituita l’associazione di volontariato denominata “BANDA A 4 ZAMPE – UMBRIA
-ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI ”, che in seguito sarà denominata BANDA A 4
ZAMPE – UMBRIA -. Il nome dell’associazione potrà essere scritto in qualsiasi carattere o rilievo
tipografico con lettere maiuscole oppure minuscole.
L’associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 Dec.460/97.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di
democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita
dell’associazione stessa.
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede in PERUGIA Via delle Stanghe 9 fraz. S. Maria Rossa 06132 .
Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.
La variazione della sede nell’ambito del Comune di Perugia non dovrà intendersi quale modifica del
presente Statuto.
Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata,un suo eventuale scioglimento dovrà essere deliberato
dall’Assemblea dei soci nelle forme previste dal presente Statuto.
Art. 4 – Oggetto e scopo
L’associazione ha lo scopo di perseguire la salvaguardia,il miglioramento e lo sviluppo dell’ambiente naturale e delle sue risorse ed il costante equilibrio nel rapporto uomo – natura ed in
particolare il rifiuto di ogni forma di violenza,crudeltà o sofferenza e di tutela degli animali domestici o di affezione,con particolare riguardo ai cani e gatti,ovini,equini,caprini, roditori,lagomorfi e rettili.
L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’associazione è apartitica e, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le
seguenti finalità:
Prevenire il randagismo e perseguire gli obiettivi della legge quadro 281/91 e delle altre leggi
(europee, statali, regionali, provinciali e comunali) in materia di prevenzione del randagismo e di
protezione degli animali su tutto il territorio nazionale e comunitario.
Costruire più corretti rapporti fra l’uomo e gli altri animali secondo una visione non antropocentrica
della convivenza con le altre specie.
Sostenere la difesa dell’ambiente e delle risorse ambientali.
Sostenere attivamente la battaglia per i diritti degli animali a livello di Unione Europea e contribuire all’introduzione di una legislazione uniforme a protezione degli animali d’affezione ispirata alla
legge quadro 281/91.
Collaborare con Enti pubblici, Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni, ASL, canili pubblici, convenzionati o privati per quanto concerne la tutela degli animali e in particolare la prevenzione e la sensibilizzazione nei confronti del randagismo. Realizzare progetti finalizzati alla divulgazione e all’applicazione delle leggi a protezione degli
animali e dell’ambiente e fornire a richiesta il necessario supporto alle Pubbliche Amministrazioni per il controllo dell’applicazione delle stesse.
Esercitare funzioni di vigilanza per l’osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali che gli Enti preposti dovessero richiedere. Prendere in affido cani e altri animali d’affezione di proprietari privati in difficoltà, (non più in grado di prendersene cura), per un’eventuale successiva cessione a persone o enti ritenuti idonei, e
di responsabilità di Enti pubblici qualora, a causa di condizioni psicologiche o di salute, si trovino in condizioni di disagio presso i canili/gattili convenzionati.
Collaborare alla gestione di canili di proprietà o convenzionati con gli Enti pubblici.
Collaborare, con iniziative di aiuto, a canili privati in difficoltà.
Partecipare a corsi di formazione, anche per guardie eco zoofile, a protezione dell’ambiente e degli animali ed esercitare tali funzioni per contribuire alla diffusione e al rispetto delle leggi in materia.
Realizzare e favorire programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l’ambiente da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con Enti pubblici.
Collaborare con altre associazioni animaliste a iniziative specifiche per la tutela di tutti gli animali (per esempio contro la vivisezione, lo sfruttamento degli animali in tutte le sue forme, la caccia
ecc.).
Collaborare con Enti pubblici e privati e con altre associazioni alla promozione di iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
Promuovere ed effettuare adozioni di animali affidati alle cure o alla supervisione dell’associazione limitandole al territorio nazionale e alle località sottoposte a garanzie di tutela e salvaguardia equivalenti a quelle della legge 281/91. Condizione sempre obbligatoria è che la località permetta reiterati controlli diretti pre e post adozione da parte dei volontari incaricati.
L’associazione potrà dare adesione a Consorzi e Movimenti che,sia a livello provinciale,regionale e nazionale perseguano scopi affini o analoghi al proprio.
L’associazione potrà a sua volta concedere adesioni al proprio movimento ad altre Associazioni aventi scopi affini e analoghi.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle principali sopra elencate, ad eccezione di quelle consentite dalla legge sul volontariato e di quelle ad esse direttamente connesse e/o
accessorie previste dalla normativa del settore non profit in quanto applicabile.
Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l’Associazione si propone di impegnarsi in attività utili, dirette o indirette, a sostegno di Enti pubblici e privati, nonché della popolazione.
Art. 5 – Attività di volontariato e organizzazione
L’attività dell’associazione è svolta attraverso i volontari che operano in modo personale,spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo.Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente fissati dall’associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’associazione stessa come pure con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
L’associazione provvederà ad assicurare gli aderenti che prestino opera di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile contro terzi.
Art.6 – Patrimonio ed Entrate dell’associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione.
Dal Fondo Sociale liberamente versato da quanti vogliono in modo irrevocabile contribuire a tale titolo; Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.
Dalle entrate sociali di altra natura permesse dalla legge.
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
Contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell’associazione.
Contributi di privati.
Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche.
Contributi di organismi internazionali.
Donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all’incremento.
Rimborsi derivanti da convenzioni.
Rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di
beni di modico valore.
Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali:attività di vendita occasionale o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze od in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso fini istituzionali
dell’associazione. Attività di vendita di beni ricevuti a titolo gratuito ai fini di sovvenzione.
Cessione di beni prodotti dai volontari. Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni,manifestazioni,celebrazioni e simile a carattere occasionale.
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica)
Art. 7 – Soci
Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche,senza limitazione di cittadinanza e di
residenza, che condividano e perseguano le finalità dell’associazione stessa.
I soci non devono svolgere attività contrastanti od incompatibili con i fini dell’associazione.
Per essere ammessi a far parte dell’associazione gli aspiranti debbono accettare incondizionatamente
il presente statuto ed uniformarsi alle sue clausole, nonchè alle prescrizioni dell’eventuale
regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo ed affisso nella sede sociale.
Chiunque desideri essere ammesso all’associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo. Con
la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di socio.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo.
Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo ,il quale,tenuto conto delle
informazioni del caso,prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili.
Il socio che non osservi lo statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio
Direttivo nell’ambito dei suoi poteri,rendendosi pertanto responsabile di infrazioni disciplinari o che
comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell’associazione, può essere sospeso
dall’esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi,fermi tutti i suoi obblighi
sociali.
Nei casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo può anche deliberare l’espulsione del socio.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo,il socio ha facoltà di ricorrere.
L’elenco dei soci dovrà essere sempre esposto nella sede sociale affinchè tutti possano prenderne
visione.
Soci particolarmente esperti nei diversi settori potranno essere incaricati,sempre che liberamente
disponibili, dal presidente o dal Consiglio direttivo dell’associazione,dei controlli atti ad
assicurare,nei limiti del possibile,l’autenticità del materiale esposto nella sede del circolo.
Ogni socio è responsabile del materiale esposto sia nella sede che nelle varie manifestazioni.
Art. 8 – Categorie di soci
L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
SOCI FONDATORI, coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e versato un contributo
al momento della costituzione dell’Associazione;
SOCI ORDINARI, coloro che,maggiorenni,condividano ed accettino le finalità ed i modi di
attuazione dell’associazione;l’ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli
interessati,presentata da almeno due associati,che verrà esaminata dal Consiglio Direttivo,il
quale delibera insindacabilmente inmerito all’accettazione delle domande medesime a
maggioranza assoluta dei presenti;
SOCI SOSTENITORI,coloro che aderiscono agli scopi dell’associazione ed intendono
favorire il raggiungimento degli stessi, impegnandosi a versare un contributo,il cui importo è
annualmente determinato dal Consiglio Direttivo;
SOCI BENEMERITI,coloro che attraverso prestazioni gratuite d’opera,contributi economici
e donazioni di beni contribuiscono al funzionamento ed alla vita dell’associazione e che
vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo a voti unanimi.
SOCI ONORARI, sono enti,associazioni,istituti,persone fisiche o giuridiche di prestigio e
particolare statura morale che favoriscono in vari modi lo sviluppo e l’opera
dell’associazione o che contribuiscono alle iniziative con erogazioni, o collaborazioni
straordinarie. I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali,salvo eccezioni stabilite dal
Consiglio Direttivo.Vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo a voti unanimi.
Il diritto di voto spetta a tutti i soci.
Art. 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per rinuncia scritta,che ha efficacia dal momento della sua presentazione al Consiglio Direttivo.
Chi recede dalla qualità di socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
c) per esclusione,in seguito a persistente inosservanza delle norme statutarie ed in particolare di
quanto previsto dall’articolo 7 del presente statuto.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
d) per radiazione del socio per morosità.La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei
confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo,al versamento della quota
associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due
anni.
Art. 10 – Diritti e doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e di volontariato, ma impegna gli aderenti:
a) al rispetto dello Statuto e dell’atto costitutivo in ogni sua parte;
b) ad ottemperare alle prescrizioni degli organi sociali;
c) versamento delle quote associative e scadenze fissate,per l’importo che sarà determinato
annualmente dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
d) a non svalutare o comunque compromettere, con la loro azione, la dignità di socio o quella
dell’associazione.
L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di partecipare alla
gestione dell’associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea per approvazione e
le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
Ad ogni socio viene rilasciata una tessera che lo legittima all’esercizio dei suoi diritti statutari e il
godimento degli eventuali vantaggi dell’associazione.
Art.11 – Tasse di ammissione e quote sociali
Le tasse di ammissione e le quote sociali,i termini di pagamento e le relative modalità verranno
fissate di anno in anno.
Art. 12 – Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
Assemblea dei soci
Consiglio Direttivo
Presidente, vicepresidente
Nessuna carica è retribuita; non possono essere costituiti rapporti di lavoro subordinato o
autonomo di qualsiasi genere tra l’associazione ed i propri aderenti; il Consiglio Direttivo
può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi
attività in nome e per conto dell’associazione entro i limiti prefissati dell’assemblea.
Art. 13 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente
dell’Associazione.
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si
renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio
Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto
entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni
dalla convocazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
L’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
L’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo)
dell’anno precedente;
L’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
Eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
Eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
Approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
Ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo
per motivi di urgenza;
Fissare l’ammontare della quota associativa.
D’ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli
aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
Art. 14 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello
statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea composta da soci fondatori,ordinari, sostenitori ed onorari è convocata dal Presidente
del Consiglio Direttivo.
L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni
prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del
giorno.
L’Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative,
può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero
degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa
l’individuazione di una sede adatta.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà
più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione
può aver luogo nello stesso giorno della prima.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione
dell’associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell’art. 14.
Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.
Art. 16 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a
un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere
rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un
Vice Presidente
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e
quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve
avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a
partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio
Direttivo.
Compete al Consiglio Direttivo:
Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Fissare le norme e i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione.
Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del
mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile
successivo dell’anno interessato.
Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la
spesa.
Eleggere il Presidente e il Vice Presidente
Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può
essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo
Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti.
Deliberare in merito all’esclusione di aderenti.
Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio
adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata
dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
Istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui responsabili, se non hanno altro diritto a voto
deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle
Assemblee con voto consultivo.
Nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore
deliberando i relativi poteri.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’ordinaria
amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate
nell’apposito registro.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio
devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I
componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Art. 17 – Presidente e vicepresidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.
Il Presidente
Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo.
Ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; è
autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da
Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti
l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
Presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato
Esecutivo.
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice
Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova
dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 18 – Tesoriere
Il tesoriere che dura in carica tre anni,è responsabile della gestione delle somme di pertinenza
dell’associazione da lui riscosse o affidategli;è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del
presidente. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti
a tutto il movimento di cassa. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale seguendo a
riguardo le indicazioni del Consiglio direttivo e del presidente da sottoporre all’esame ed
all’approvazione del consiglio direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal
consiglio direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore,tenendo in perfetta regola i
libri contabili. il tesoriere non potrà in nessun caso ritirare alcuna somma dal c/c,come pure non
potrà effettuare pagamenti o riscossioni,senza i regolari mandati firmati dal presidente o,in sua
assenza,o in caso di impedimento,dal vice presidente.Ogni tre mesi il tesoriere presenta al Consiglio
Direttivo la situazione di cassa aggiornata. É autorizzato a tenere a sue mani una quota fissata dal
Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.
Art. 19 – Segretario
Il segretario che dura in carica tre anni, è un componente del Consiglio Direttivo. Coadiuva il
presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle pratiche che si rendano necessarie od
opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione. Provvede alla registrazione
su apposito libro dell’iscrizione di nuovi soci e tiene aggiornato lo schedario. Redige e cura la tenuta
dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e quelli relativi alle assemblee generali dei soci
curando che i verbali suddetti siano firmati dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea
Art. 20- Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate, nell’interesse dell’associazione.
Art. 21 Entrate dell’associazione e patrimonio sociale
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) le quote ordinarie degli associati
b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni di terzi o associati
c) contriibuti annuali dei soci sovventori
d) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato,dalla Regione,da
Enti Locali e da altri Enti Pubblici e/o privati.
Tutte le predette entrate costituiscono patrimonio dell’associazione insieme alle contribuzioni che i
soci fondatori fanno alla costituzione dell’associazione. Gli associati non possono vantare diritti su
quanto versato all’associazione ne comunque sul patrimonio della stessa. Per il conseguimento
dell’oggetto sociale l’Associazione potrà effettuare compravendite e permute di beni immobili e
mobili registrati,stipulare mutui e compiere ogni altra operazione di carattere economico purchè
confacente agli scopi e alle finalità dell’associazione.
Art 22 modifiche allo Statuto e Scioglimento dell’associazione
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi e
da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la
presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo
scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo
e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci
convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della
liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di
volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque
secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
Art.23Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in
materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 del 11 agosto 1991, alla
legislazione regionale sul volontariato, al D.L gs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali
variazioni.
Art. 24Norme di Funzionamento
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate
dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede
sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.
Art. 25 Rendicontazione preventive e consuntive
Le rendicontazioni preventive e consuntive debbono essere depositate presso la sede
dell’associazione almeno venti giorni prima della convocazione dell’assemblea ordinaria. L’esercizio
finanziario coincide con l’anno solare e la rendicontazione consuntiva dovrà essere sottoposta
all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Nel bilancio
andranno riportati i beni,i contributi e lasciti ricevuti.
Art. 26 rendicontazione sociale
Entro il termine di cui all’articolo precedente l’Ente deve predisporre la rendiconmtazione sociale
dalla quale devono emergere le seguenti informazioni:
introduzione – metodologia adottata per la redazione della rendocntazione sociale
informazioni generali sull’Ente e sugli amministratori
struttura governo e amministrazione dell’ente
obiettivi e attività
esame della situazione finanziaria
altre informazioni opzionabili
Art. 27 Avanzi di gestione
All’associazione è vietato distribuire ai soci e a chiunque altro anche in modo indiretto,utili o avanzi
di gestione comunque denominati,nonchè fondi,riserve o capitale,a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per
legge statuto o regolamento abbiano finalità istituzionali affini. L’associazione con l’approvazione
dell’Assemblea e del Consiglio direttivo può costituire un fondo patrimoniale per sovvenire ad
eventuali perdite degli esercizi successivi. Può costituire un accantonamento di fondi in previsione
della manutenzione di eventuali immobili acquistati o presi in locazione o in comodato.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 28 Clausola compromissoriaqualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o
interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso,sarà rimessa al
giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di
procedura,dando luogo ad arbitrato irrituale.L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti
contendenti;in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale
di Perugia.
Art. 29 Disposizioni finali
Per disciplinare tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alle leggi e
ai regolamenti dello stato vigenti in materia specifica.